Erotic.Nightmares ha scritto:
@tutti gli altri: purtroppo non si possono fare nuove installazioni sui tetti a causa di una direttiva del Comune di Genova a meno che queste non siano condominiali. Quindi o mettiamo la parabola condominiale (proposta già bocciata alla precedente assemblea di condominio) oppure nisba...
siccome sto per installarmi una parabola personale sul tetto....
penso possa interessarti qualche link
http://www.condominioweb.com/forum/topi ... C_ID=14106
tra l'altro nel mio condominio c'è già la parabolica che però è obsoleta (ecco svelato il mistero HD) e l'amministratore nn vuole saperne di aggiornare, io dunque gli ho fatto sapere che monterò una mia antenna come prevede la legge.
La liberta' di antenna trova tutela nell'art.21 della Costituzione , che garantisce la liberta' di manifestazione del pensiero "con ogni mezzo di diffusione". Pertanto, anche se l'edificio dispone gia' di un?antenna centralizzata, il condomino può mettere un?antenna nel proprio appartamento o occupare con un'antenna parti comuni dell?edificio, come il lastrico solare , tetto o il balcone del vicino ? purchè vi sia una concreta situazione di necessita'( la mancanza di segnale dovrebbe essere sufficiente ), ma non certamente per tenere libero il proprio. L?installazione dell'antenna ad iniziativa del singolo condomino può essere impedito se reca pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza dell'edificio,( ma in questo caso mi preoccuperei tantissimo al posto dell'amm.re ) oppure se rovina il decoro architettonico della facciata, però in quest?ultima ipotesi la Cassazione sostiene che il diritto di antenna ha la precedenza su quello del decoro dell'edificio, salvo il caso di un'ingombrante parabolica sistemata su un edificio vincolato dal centro storico, in cui puo' essere ravvisato il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Comunque i Comuni possono, a certe condizioni, imporre l'antenna centralizzata, ai sensi della legge n.249/1997. L?installazione di antenna singola, quindi, è sempre possibile, senza necessità di autorizzazione da parte dell?assemblea condominiale, coi limiti sopra individuati, salvo divieto di regolamento comunale. Ciò trova conferma nel decreto n. 55 del 11/2/1997 il quale da' attuazione alla direttiva CEE 94/46,in cui, all'art. 6, si precisa che l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali costituisce titolo alla installazione ed utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da Satellite. L' unica cosa richiesta ai possessori di antenne paraboliche, perciò, e' il regolare pagamento del canone televisivo